Non siamo su scherzi a parte ….. Ma il Governo in piena emergenza sanitaria giorno 11 Marzo 2020, con l'intera nazione già in lockdown, decide di adottare un Decreto Legge il n.16 per emanare delle disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria che è pubblicato sulla (Gazzetta Ufficiale n.66 del 13-3-2020 ). Mentre c'è un paese che si mobilità per arginare questo tsunami epidemico ed economico nei palazzi governativi, sia sportivi che nazionali, si pensa di destinare tre milioni di Euro per la federazione tennis per l'organizzazione delle finali ATP di Torino e ben 58 milioni a garanzia dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina. Si avete capito bene in quella Torino in cui la gente continua a morire per COVID-19 negli ospedali dove i sanitari e i parasanitari sono in primalinea privi degli strumenti necessari per curare e tutelarsi il Sindaco dovrebbe occuparsi delle finali ATP di Tennis, per fortuna che questo decreto legge è sfuggito al Sindaco di Messina Scateno De Luca. Non crediamo sia giusto in momento difficile come questo contribuire ulteriormente al disagio sociale che il paese dovrà affrontare nei prossimi mesi ma intendiamo dare un contributo ai nostri lettori riportando di seguito i passi più significati del Decreto Legge n.16 del 11-11-2020 affichè possano farsi la propria opinione. Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entita' loro collegate, nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilita', all'accessibilita' e alla sostenibilita' ambientale, finanziaria e sociale; Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la citta' di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.; Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessita' di svolgere le attivita' tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Consiglio Olimpico Congiunto E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti. Art. 3 «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» 1) E' autorizzata la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. 4) Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Art. 4 Garanzie Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, e' concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Art. 9 Adempimenti finanziari e contabili 1.Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella citta' di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. 2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attivita' organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.