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Calcio Catania: hanno deciso di non decidere...Il testo integrale del documento della Figc

2018-10-01 12:45

Achille Teghini

Attualità, seriec, #calciocatania, serieb, procura, coni, tfn, #figc, garanzia,

Hanno deciso di non decidere. Questa è forse la verità. Perchè verosimilmente avevano già deciso tutto, lontano dai tribunali, dopo il golpe di ag

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Hanno deciso di non decidere. Questa è forse la verità. Perchè verosimilmente avevano già deciso tutto, lontano dai tribunali, dopo il golpe di agosto. Ecco le motivazioni della bocciatura del ricorso del Catania al Tfn. La Serie B resta dunque a 19 squadre (così magari Lotito and company saranno soddisfatti...), la credibilità del calcio italiano resta sotto lo zero...


Ecco il testo integrale dela comunicato della Figc


FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO


00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14


CASELLA POSTALE 2450


TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE


COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Disciplinare


(2018/2019)


Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola


Presidente; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’ Avv. Valentina Ramella, dall’Avv. Marco Santaroni,


dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia


Rappresentante AIA; e della Segreteria, si è riunito il giorno 28.9.2018 e ha assunto le seguenti


decisioni:


“”


(53) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE


DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF.


WALTER TACCONE, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO


STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10


DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


Il ricorso


Con ricorso ex art. 43bis, CGS, la Società US Avellino 1912 Srl impugnava le delibere del


Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, chiedendone


l’annullamento.


Premessa in fatto la cronologia delle vicende, anche giudiziali, aventi ad oggetto l’esclusione


della Società ricorrente dalla partecipazione al Campionato di Serie B appena avviato e la


riproposizione dei motivi attinenti la ritenuta illegittimità di detta esclusione (motivi da n.1 a n.


4), quanto alle delibere oggetto di ricorso lamentava anzitutto l’Avellino la violazione dell’art. 3


dello Statuto Federale ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avendo la FIGC adottato i


provvedimenti gravati senza interpellare le Leghe interessate (motivo 5).


Le delibere impugnate sarebbero ulteriormente viziate, essendo state adottate in violazione


degli artt. 49 e 50 NOIF, nonchè per la violazione del principio dell’affidamento, attesa la


sussistenza di un obbligo per la Federazione, derivante appunto dall’art. 49, di realizzare un


campionato a 22 squadre a partire dalla stagione 2018/2019 (motivo 6).


Ancora, secondo la ricorrente, le delibere del Commissario Straordinario della FIGC sarebbero


affette da eccesso di potere poiché adottate “in itinere” e in contraddizione con precedenti


determinazioni dello stesso Commissario, nonchè per carenza in capo a quest’ultimo dei poteri


necessari a porre in essere gli atti impugnati, concretanti atti di straordinaria amministrazione


(motivo 7).


Da ultimo, le delibere sarebbero comunque nulle poiché prive della sottoscrizione del


Commissario Straordinario (motivo 8).


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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


La ricorrente proponeva altresì istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia delle delibere


impugnate, nonchè del calendario relativo al campionato di Serie B con ogni conseguente


adottando provvedimento.


Con memoria depositata nei termini si costituiva nel procedimento la FIGC – Federazione


Italiana Giuoco Calcio.


Premessa una breve sintesi dei fatti di causa, la resistente eccepiva in via preliminare


l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire in capo alla


Società ricorrente, attesa la legittimità e l’efficacia del provvedimento del Commissario


Straordinario della FICG (n. 33/2018) da cui ne è dipesa l’esclusione dal campionato di Serie B,


così come peraltro evidenziato dalla decisione del Collegio di Garanzia sul punto (n. 45/2018),


nonchè dai successivi provvedimenti del TAR del Lazio cui pure la ricorrente si era rivolta.


Rilevava in ogni caso la FIGC come i motivi proposti dall’Avellino in merito all’esclusione dal


campionato non erano altro che la riproposizione di censure ormai precluse dai pronunciamenti


intervenuti, dichiarando pertanto di non accettare il contraddittorio sugli stessi.


Quanto agli ulteriori motivi, la resistente evidenziava l’infondatezza dei rilievi avversari


evidenziando, da un lato, la correttezza formale del provvedimento adottato, dall’altro, la


sussistenza dei poteri in capo al Commissario Straordinario per la relativa adozione, potendo il


Commissario porre in essere “tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della


federazione”; evidenziava, altresì l’assenza nel caso di specie di qualsivoglia violazione degli


artt. 49 e 50 in ragione dell’evidente applicazione del principio di specialità; le decisioni assunte


rispondevano, inoltre, all’esito di una ponderata valutazione degli interessi in gioco, alla


necessità di far prevalere l’interesse pubblico e collettivo al tempestivo avvio e al regolare


svolgimento del Campionato di Serie B 2018/2019. Nonchè di quello delle Società calcistiche


già ammesse, in un contesto contingente caratterizzato da incertezza, determinata anche dalle


iniziative giudiziarie frattanto assunte da diverse Società.


Con memoria ritualmente depositata si costituiva anche la Lega Nazionale Professionisti Serie


B, chiedendo il rigetto del ricorso essendo l’adozione delle modifiche normative oggetto delle


delibere gravate assolutamente legittima.


Il dibattimento


Il TFN – Sezione Disciplinare, con provvedimento del Presidente del 13.9.2018 respingeva


l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e fissava per la discussione l’udienza del 28.9.2018,


con abbreviazione dei termini.


All’udienza del 28.9.2018, sono comparsi la ricorrente e le resistenti che hanno illustrato


ulteriormente le rispettive difese.


In particolare la FIGC richiamava, oltre ai provvedimenti già indicati in memoria, la decisione


adottata in via cautelare dal Consiglio di Stato il 27.9.2018 con la quale era stata respinta


l’istanza cautelare proposta dall’Avellino avverso la precedente decisione del TAR Lazio sempre


in merito alla mancata ammissione della Società al campionato di Serie B.


I motivi della decisione


Il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 Srl è inammissibile.


3


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


Ed invero, come evidenziato in atti e financo nella parte introduttiva del ricorso proposto, la


ricorrente è ad oggi priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei


provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato


di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono.


La sorte di detti atti non è infatti destinata ad esplicare alcun effetto sulla posizione della


ricorrente, con la conseguenza che in capo alla stessa non è configurabile alcun interesse ad


agire, neppure in termini di mero fatto, per vederne dichiarare o meno l’efficacia.


Vale solo la pena di aggiungere come tale invalicabile conclusione non è in alcun modo


aggirabile dalla riproposizione, dinanzi a questo Tribunale, dei motivi afferenti la pretesa


illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato assunto nei confronti della Società


ricorrente, riproposizione da ritenersi anch’essa inammissibile essendo dichiaratamente tali


doglianze sottoposte, dopo l’esaurimento dei mezzi domestici, alle decisioni della Giustizia


Amministrativa, finora peraltro tutte contrarie alle tesi della Società Avellino.


In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.


Il dispositivo


Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.


Dispone addebitarsi la tassa.


(47) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912


SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVVERSO LA


DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL F.I.G.C., PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DEL


13.4.2018.


La materia del contendere


La US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale al fine di:


A) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario


della FIGC, pubblicata con C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV;


B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario


Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del 13/04/18), nella parte del titolo I) lettera


E punto 12;


in onore alle motivazioni trascritte in ricorso che affermavano la legittimità delle operazioni


propedeutiche alla iscrizione al Campionato di Serie B, svolte dalla Società.


Si costituiva la F.I.G.C. chiedendo la inammissibilità del ricorso, in subordine la declaratoria di


infondatezza nel merito, in virtù delle ragioni esplicate in seno al documento di costituzione.


Il dibattimento


Alla udienza dibattimentale le parti comparivano a mezzo dei rispettivi difensori, i quali


reiteravano le richieste formulate nei rispettivi scritti, insistendo rispettivamente per


l’accoglimento del ricorso (US Avellino) e per la sua reiezione (F.I.G.C.).


I motivi della decisione


Il ricorso è inammissibile poiché votato alla nuova proposizione, dinanzi a questo Giudice


Sportivo di primo grado, di identiche questioni già dibattute sia in sede federale (Collegio di


Garanzia), che in sede ordinaria (Tar Lazio - Consiglio di Stato). La premessa metodologica di


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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


carattere storico che sostiene il pensiero della inammissibilità, risiede infatti negli accadimenti


processuali intervenuti nel tempo, secondo i quali:


- in sede di giurisdizione sportiva,


il Commissario Straordinario della FIGC, con delibera n. 33 del 20/07/18, respingeva il ricorso


dell’US Avellino avverso i rilievi della Co.Vi.So.C. relativi al mancato rispetto dei criteri legali ed


economico finanziari propedeutici alla iscrizione al Campionato Nazionale di serie B s.s.


2018/2019, in quanto il citato Organo di controllo, esaminata la documentazione prodotta dalla


Società, riscontrava carenze riferite al corretto rilascio della prescritta fidejussione per


l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al predetto Campionato;


il Collegio di Garanzia del CONI con prot. n. 479/2018 depositato il 31/07/18, pronunciava la


reiezione del ricorso ex art. 54 co. 3 del CGS proposto dalla US Avellino avverso il menzionato


Provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC n. 33 del 20/07/18 (del quale si è


appena detto), avente a oggetto la mancata iscrizione al Campionato di serie B 2018/2019;


- in sede di giurisdizione ordinaria amministrativa,


la medesima vicenda preclusiva riferita ai controlli della Co.Vi.So.C., già esaminata dai preposti


Organi di giustizia sportiva, veniva successivamente sottoposta in primo luogo all’attenzione


del TAR Lazio e in seconde cure al Consiglio di Stato (sede giurisdizionale - Sezione Quinta),


con esito nuovamente negatorio per la Società. In particolare il Consiglio di Stato si è


recentemente pronunciato (“respinge l’istanza cautelare”) in coerente linea con il Giudice


amministrativo di primo grado, dichiarando il rigetto della istanza cautelare in onore alle


motivazioni evincibili in seno al Decreto del 27/09/18 (pubblicato in pari data, proc. n.


04720/2018 reg. prov. cau.; n. 07503/2018 reg. ric).


Svolta la doverosa premessa storica da intendere essenziale ai fini della più corretta


interpretazione della specie, ritiene il Tribunale Federale che l’iter giudiziario su cui fonda


l’odierno ricorso sia stato oggetto di precedenti giudizi confluiti nelle intervenute pronunce a


cura degli Organi già aditi in sede federale e ordinaria, per cui la promozione della nuova


doglianza avente argomenti e contenuti perfettamente identici rispetto a quelli


precedentemente trattati e giudicati, non costituisca affatto una novità, bensì una pedissequa


reiterazione di temi diffusamente noti. In tal senso il principio del “ne bis in idem” non consente


la riproposizione giudiziale di identiche questioni all’infinito, a maggior ragione ove si consideri


la possibile convergenza verso un "conflitto tra giudicati" vertenti sulla medesima materia. In


ciò risiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso oggi in esame.


La tesi preclusiva connessa al divieto del "ne bis in idem" e al "conflitto tra giudicati" acquista


ulteriore vigore anche al qualificato esame dei suoi temi sostanziali: A) accertare e dichiarare la


illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con


C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV; B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o


erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del


13/04/18), nella parte del titolo I) lettera E punto 12. La perfetta identità tra le questioni oggi


sottoposte all’attenzione del Tribunale Federale (inteso quale Organo di primo grado della


giurisdizione sportiva), con quelle già promosse all'interno dell’iter precedentemente svolto


(come detto, dinanzi alla giurisdizione sportiva e ordinaria), appare sin troppo evidente dal


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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


momento che la Società vorrebbe devolvere a questo giudicante un nuovo metro di giudizio,


nonostante la stessa materia sia stata ampiamente dibattuta nelle sedi federali e ordinarie


attraverso la emanazione dei citati verdetti (ut supra). Per le ragioni esposte il Tribunale


Federale Nazionale, dichiara il ricorso inammissibile in onore delle esplicate motivazioni.


P.Q.M.


Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.


Dispone addebitarsi la tassa.


* * * * *


Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola


Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Marco Santaroni,


dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia


Rappresentante AIA; e della Segreteria, si è riunito il giorno 28.9.2018 e ha assunto le seguenti


decisioni:


(48) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA


DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO LO MONACO, AVENTE AD OGGETTO


L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO


STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10


DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


(54) - RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL


LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT.


MASSIMO ANTONINO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL


COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL


COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


(55) - RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO SPA IN PERSONA


DELL’AMMINISTRATORE UNICO RANUCCI STEFANO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO


DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49


DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


(56) - RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 33 CGS CONI E CON


RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 32, COMMA 3 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC


PRO VERCELLI 1892 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MASSIMO


SECONDO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO


STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10


DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


(57) - RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA


EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA SPA IN


PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ANNA DURIO, AVENTE AD


OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI


AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.


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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


I ricorsi


1) Con ricorso depositato in data 21 agosto 2018 la Società Calcio Catania Spa, rappresentata e difesa


dal Prof. Avv. Federico Tedeschini, dall’Avv. Giuseppe Gitto, dall’Avv. Eduardo Chiacchio e dall’Avv. Ida


Linda Reitano, chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare:


- della delibera n. 47 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco


Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50


delle NOIF;


- della delibera n. 48 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco


Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale sono state annullate le disposizioni


contenute nel comunicato ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art.


49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22;


- della delibera n. 49 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco


Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato disposto di non procedere


all’integrazione delle vacanze di organico;


- del calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale


Professionisti Serie B con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018.


Tale ricorso veniva attivato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la lega Nazionale Professionisti


Serie B e nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, La Lega Nazionale Professionisti Serie


A, La Lega Italiana Calcio Professionisti, la Ternana Calcio Spa, il Novara Calcio Spa, la FC Pro Vercelli


1892 Srl, la Robur Siena Spa, la Virtus Entella Srl e la Procura Generale dello Sport.


Con provvedimento presidenziale del 22 agosto 2018 l’istanza cautelare veniva rigettata e veniva


fissata l’udienza di merito al 12 settembre 2018


2) Con memoria di costituzione depositata in data 12 settembre 2018 la Società Novara Calcio Spa,


rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cota, dal Prof. Avv. Alessandro Lolli e dall’Avv. Fabrizio Duca, nel


costituirsi nel giudizio promosso dal Catania Calcio Srl, formulava anche ricorso autonomo per


l’annullamento delle predette delibere commissariali e del calendario relativo al campionato di Serie B;


3) In data 12 settembre 2018 la Società Pro Vercelli 1892 Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di


Cintio e dall’Avv. Flavia Tortorella, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti


impugnati dalla Società Catania Calcio, formulando istanza di riunione fra i predetti ricorsi ex art. 32,


comma 4 del CGS CONI.


Il ricorso veniva depositato presso questo Tribunale a seguito della pronuncia dell’11 settembre 2018


della quale veniva pubblicato il solo dispositivo, con la quale il Collegio di Garanzia CONI ha dichiarato


inammissibile i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate, ritenendo che i predetti ricorsi


avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale;


4) In data 12 settembre 2018 la Robur Siena Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio De Rensis e


dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti


impugnati dalla Società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L dell’11 settembre 2018 e n. 101/L dell’11


settembre nella parte in cui inserisce il Robur Siena fra le Società nell’organico della Serie C, stagione


2018/2019 il Robur Siena, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e


conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale


Professionisti Serie B nella persona del Presidente Avv. Mauro Balata datato 31 luglio 2018, prot. 53,


comunicato in pari data con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua


competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018;


7


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


5) In data 12 settembre 2018 la Ternana Calcio Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Giotti,


Massimo Proietti, Mario R. Spasiano, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti


impugnati dalla Società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L dell’11 settembre 2018 e n. 101/L dell’11


settembre nella parte in cui inserisce la Ternana Calcio fra le Società nell’organico della Serie C stagione


2018/2019 il Robur Siena, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e


conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale


Professionisti Serie B nella persona del Presidente Avv. Mauro Balata datato 31 luglio 2018, prot.53,


comunicato in pari data con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua


competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018;


Il ricorso veniva depositato presso questo Tribunale a seguito della pronuncia dell’11 settembre 2018


della quale veniva pubblicato il solo dispositivo, con la quale il Collegio di Garanzia CONI ha dichiarato


inammissibile i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate, ritenendo che i predetti ricorsi


avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale;


Le costituzioni in giudizio


Per resistere alle ragioni dei ricorrenti si sono costituite in giudizio per ogni ricorso sopra indicato, la


Federazione Italiana Giuoco Calcio con il patrocinio degli Avv.ti Prof. Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, e


la Lega Nazionale Professionisti Serie B con il patrocinio degli Avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,


insistendo per il rigetto dei ricorsi.


La ricostruzione dei fatti


Preliminarmente è opportuno ripercorrere, sinteticamente, i fatti oggetto del presente giudizio.


- Con delibera del 30 maggio 2018, pubblicata in C.U. n. 54, il Commissario Straordinario della


Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC) aveva stabilito di “fissare i criteri e le


procedure di cui all’Allegato A) per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A


e Serie B 2018/2019”. A tal riguardo va precisato che tale delibera veniva impugnata dal Novara Calcio


dinanzi a questo Tribunale che, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con


decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglievano le relative


istanze e affermavano l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC nella parte in


cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le Società sanzionate


in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine


carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive


2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.


Le Società Ternana, Pro Vercelli e Siena hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia


del CONI per ottenerne l’annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario Straordinario


sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato di Serie B. In via cautelare, i ricorrenti


richiedevano la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Il Presidente del Collegio di


Garanzia (con decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018) concedeva la misura cautelare,


sospendendo gli effetti della decisione impugnata e disponeva la trattazione del merito della questione


nell’udienza pubblica del 7 settembre 2018. Il Collegio di Garanzia, con provvedimento n. 664/18 del 7


settembre 2018 ha confermato, in sede collegiale, il decreto cautelare presidenziale del 10 agosto 2018.


Con provvedimento prot. 677/18 dell’11 settembre 2018 il Collegio di Garanzia del CONI ha, infine,


dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.


- Nel contempo tutte le Società ricorrenti, a seguito di comunicato del 18 luglio 2018 con il quale la FIGC


stabiliva il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande delle Società


interessate a candidarsi per l’integrazione dell’organico di Serie B, presentavano domanda, in


8


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


considerazione della mancata concessione della Licenza Nazionale alle Società FC Bari 1908 Spa, US


Avellino 1912 ed AC Cesena per il campionato di Serie B 2018/2019;


- La Lega Nazionale Professionisti di Serie B, competente ad emettere le certificazioni sul possesso


dei titoli idonei a concorrere al ripescaggio, in virtù della citata delibera del Commissario Straordinario


della FIGC n. 18/2018, avrebbe, quindi, dovuto, entro il termine del 30 luglio 2018, completare le


operazioni ad essa demandate e comunicare alla FIGC le squadre che avevano superato il vaglio dei


titoli. Il 31 luglio 2018 la LNPB comunicava, tuttavia, di non aver completato la procedura in quanto, sulla


base di quanto approvato con delibere assembleari del 10 e del 30 luglio, assunte all’unanimità,


intendeva ridurre l’organico del Campionato di Serie B da 22 fino ad un massimo di 20 squadre.


- Il Commissario Straordinario della FIGC il 3 agosto insisteva nel chiedere alla LNPB di provvedere agli


adempimenti necessari all’integrazione del Campionato di Serie B a 22 squadre, ma la Lega di B, con


comunicato stampa n. 9 del 10 agosto 2018, informava che il calendario ufficiale del Campionato di Serie


B sarebbe stato redatto e pubblicato il successivo 13 agosto con l’organico ridotto di 19 squadre, a


causa dell’esclusione di Bari, Avellino e Cesena e senza la previsione di un’integrazione.


- Le determinazioni della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, quindi, sono state impugnate, davanti


al Collegio di Garanzia, dalle Società Ternana e Pro Vercelli in data 13.8.2018. Le Società innanzi avevano


anche avanzato un’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ma la misura cautelare era


stata negata dal Presidente del Collegio di Garanzia con decreto prot. n. 558 del 14 agosto 2018, tenuto


anche conto che con il precedente decreto presidenziale sopra citato prot. n. 544 del 10 agosto 2018


era stata sospesa la sentenza della Corte d’Appello Federale n. 8 del 2018 con la quale era stato


“annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il quale doveva ritenersi in vigore fino alla


decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite.


- Il 13 agosto 2018, il Commissario Straordinario della FIGC, visti i molteplici ricorsi pendenti sia sulla


mancata ammissione al Campionato di Serie B sia sui criteri di ripescaggio e visto il chiaro intendimento


espresso dall’Assemblea della Lega di B, ha ritenuto di dover adottare le delibere impugnate. Con la


prima delibera (in Comunicato n. 47) ha modificato, aggiungendo un terzo comma, l’art. 50 delle NOIF, in


forza del quale il Consiglio Federale, con maggioranza di tre quarti dei componenti, ha la facoltà di


modificare il numero delle squadre partecipanti ad un campionato con effetto immediato, nel caso in cui


emergano concreti rischi per il regolare inizio del medesimo. Con la delibera di cui al C.U. n. 48, il


Commissario Straordinario ha deciso di annullare con effetto immediato il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018,


che dettava i criteri per la partecipazione alle procedure di ripescaggio, e di modificare contestualmente,


d’intesa con la LNPB e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle NOIF, portando il numero di squadre


partecipanti al Campionato di Serie B, per la stagione 2018/2019 a 19 squadre (rispetto alle 22 prima


previste), mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4


squadre). Infine, con la delibera di cui al C.U. n. 49/2018, il Commissario Straordinario ha deciso


l’interruzione della procedura di integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B per la


stagione sportiva 2018/2019. Nella stessa data la Lega di B ha provveduto a pubblicare il calendario del


Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2018/2019, a 19 squadre (in C.U. n. 10 del 14 agosto


2018).


- Tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dalla Ternana e dalla


Pro Vercelli per gli stessi motivi qui riproposti. Le istanze cautelari proposte dalle parti sono state


respinte dal Presidente del Collegio di Garanzia con i decreti presidenziali prot. n. 560 del 16 agosto


2018 e n. 564/2018 del 17 agosto 2018, in considerazione della circostanza che, con il prima citato


decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018, era stata sospesa l’esecutività della citata


decisione n. 8/2018 della Corte Federale di Appello della FIGC, che doveva ritenersi, quindi, in vigore fino


9


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


alla trattazione del merito dei ricorsi, fissata per il 7 settembre 2018, e tenuto conto del prevalente


interesse pubblico “all’apertura del Campionato”.


- Nel contempo, la Società Catania Calcio, con il ricorso in epigrafe, impugnava i sopra indicati


provvedimento innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.


- Il Collegio di Garanzia del Coni, a seguito dell’udienza del 7 settembre 2018, con decreto collegiale


prot.663/18 del 7 settembre 2018 confermava i decreti presidenziali citati e successivamente con


provvedimento n. 676/18 dell’11 settembre (le cui complete motivazioni sono state pubblicate con


decisione n. 62 del 25 settembre 2018) dichiarava inammissibili i ricorsi, ritenendo che gli atti in


questione devono ritenersi impugnabili solo davanti agli organi della giustizia federale e non già alla


competenza in unico grado del Collegio di Garanzia;


- A seguito di tale pronuncia, pervenivano, in data 12 settembre 2018 i ricorsi di tutte le altre Società


innanzi a questo Tribunale.


- All’udienza del 12 settembre 2018 il Tribunale Federale, al fine di consentire una trattazione unitaria


delle vicende in contestazione, anche al fine di valutare approfonditamente e compiutamente i diversi


interessi contrapposti, rinviava l’udienza relativa alla trattazione del ricorso del Catania Calcio Srl al 28


settembre 2018.


- Analogamente veniva fissata la data del 28 settembre 2018 per la trattazione degli altri ricorsi.


- Nel contempo avverso le pronunce del Collegio di Garanzia le Società Pro Vercelli e Ternana hanno


proposto ricorso al TAR Lazio con contestuale richiesta di concessione di misure cautelari urgenti. Con


decreto presidenziale n. 5412/18 venivano concesse le misure cautelari richieste, poi revocate con


successivo provvedimento dal Presidente della Sezione I ter del Tar Lazio.


- Con ordinanza collegiale n. 5690 del 27 settembre 2018 il Tar adito ha rigettato la richiesta di


sospensiva così come è stata rigettata, con ordinanza n. 10243 del 27 settembre 2018 la richiesta di


sospensiva della decisione prot. 677/18 del Collegio di Garanzia del CONI con il quale è stato dichiarato


improcedibile il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n.


008/CFA)


Il dibattimento


All’udienza del 28 settembre, il Presidente, previa riunione dei ricorsi per evidenti connessioni soggettive


e oggettive, ha dato la parola alle parti.


Preliminarmente i legali della Società Pro Vercelli 1892 e quelli della Ternana hanno chiesto la


sospensione del giudizio in ragione della pendenza dell’appello innanzi al Consiglio di Stato


dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, allegando al riguardo la pronuncia n. 14140 del 18.6.2017 della


Suprema Corte di Cassazione.


Alla richiesta di sospensione si sono associate la Società Ternana e Robur Siena, mentre la Società


Novara Calcio e la FIGC si sono rimessi alla valutazione del Tribunale adito.


Il Catania Calcio Srl e la Lega Nazionale Serie B si sono invece opposti alla predetta richiesta.


Nel corso della discussione le parti ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei propri motivi di


ricorso e le parti resistenti per il rigetto dello stesso.


I motivi della decisione


Preliminarmente questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta


da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata


né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo


Tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione


potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di


giudizio.


10


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


Alla luce degli atti di causa e degli scritti difensivi questo Tribunale è giunto alle conclusioni che


seguono.


Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti commissariali


lamentandone la legittimità sotto svariati profili che qui possono sintetizzarsi:


- eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario, per violazione


dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13,


comma 1, delle NOIF;


- la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei


campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC;


- l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta


delle delibere del Commissario Straordinario impugnate;


- la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei


principi di affidamento e di legittima aspettativa;


- l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti.


- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere;


- nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e


violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario Federale;


- eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera


della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018;


- illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa


applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;


- illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di


ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;


- illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50


NOIF;


- violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art.


6 CEDU - violazione dell’art. 97 Costituzione.


Sotto altro profilo le sole Società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il


provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018, n. 53 con il


quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n.


18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società


Ternana Srl e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie


B del 10 luglio e del 30 luglio).


Con riferimento ai ricorsi in argomento questo Tribunale deve farsi carico di valutare l’eccezione


formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che,


pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere


integrati negli organici del predetto campionato.


Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non


risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle


NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del


campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo


o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti


tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari


campionati.


11


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene,


sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a


divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega


Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”.


Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C - 2° Divisione,


comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è


questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa


proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le


Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive.


Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli


obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia


discrezionalità nell’an - legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare –


nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in


quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli


interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di


specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi.


Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non


sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità


che, nel caso di specie, non sembra sussistere.


I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla


conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede.


Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima


determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza


Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un


lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro,


al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in


quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di


oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere.


Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze


verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo


Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di


procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e


tempestivo al campionato di Serie B.


Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di


esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della


Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino


all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al


denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da


alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano


conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente


l’organico del campionato.


Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue


prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non


sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango


regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto


12


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli


stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare


momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato


(rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere


all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa,


prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al


campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB).


Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente


interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate.


Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un


provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a


seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di


aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che:


“La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar


corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da


classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso


che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non


qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca


dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico


procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017,


861).


Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può


che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere


ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo


provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della


licenza.


Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei


ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale


d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non


risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché


la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta


ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U.


24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della


Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come


sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata.


L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla


mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 53 del Presidente della Lega Nazionale


Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della


Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa


pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con


i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi


(tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di


Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini


di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi


Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei


13


Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019


ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n.


62 del 2 settembre 2018.


P.Q.M.


Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalle


Società Calcio Catania Spa, Novara Calcio Spa, Ternana Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur


Siena Spa.


Dispone addebitarsi le tasse.


Il Presidente del TFN


Sezione Disciplinare


Dott. Cesare Mastrocola


“”


Pubblicato in Roma il 1 ottobre 2018.


Il Segretario Federale Il Commissario Straordinario


Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini



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Quarta vittoria consecutiva per il Basket Giarre che, tra le mure amiche del Palacannavò, supera lo Sport Club Gravina di coach Minnella, dando seguito alla str

Autostrada: 4 feriti per tamponamento a catena all'altezza di Acireale
Cronaca, In evidenza,

Autostrada: 4 feriti per tamponamento a catena all'altezza di Acireale

Redazione

2025-01-19 22:16

Incidente stradale sulla A18, direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale. Tre le autovetture rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. I Vigi

L'Imesi Atl.Catania 1994 si sveglia tardi
Notizie, Sport, In evidenza, imesi atletico catania 1994, asd nebros, campionato di eccellenza, girone b,

L'Imesi Atl.Catania 1994 si sveglia tardi

Umberto Pioletti

2025-01-19 20:53

La squadra di Antonio Venuto resta al sesto posto in classifica, ma adesso con 5 punti in meno rispetto alla Nebros.
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