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Partite truccate: tutte le gare e i nomi degli indagati

2021-04-21 17:25

Achille Teghini

Attualità, alcamo, sancataldese, scommesse, acirealecalcio, licata, eccellenza, troina, enricomassimino,

Scandalo combine fra i dilettanti, relativamente ai campionati di Eccellenza e Serie D fra il 2019 e il 2020: ecco il referto della Procura Federale c

Scandalo combine fra i dilettanti, relativamente ai campionati di Eccellenza e Serie D fra il 2019 e il 2020: ecco il referto della Procura Federale che coinvolge società siciliane, calabresi e campane, dirigenti (fra questi Enrico Massimimo, Giovanni Alì e Agatino Chiavaro) e calciatori. Ecco il documento Figc.


Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dal sig. Alì Giovanni e dal sig. Boncore Giuseppe Davide;38. -sig.GIUFFRIDA Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SAN CATALDESE–TROINA del 14.4.2019, valevoleper il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 39.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuffrida Walter in relazione alla gara SAN CATALDESE -TROINA del 14.4.2019; 40.-DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Licata Calcio, ALI’ Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, MASSIMINO Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. LicataCalcio, e NUCARO Mauro, all’epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. Corigliano Calabro:-violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, prima della gara LICATA-CORIGLIANO del 9.2.2020valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere Procura Federale-24-ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovann che il sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il sig. Massimino Enrico per il Licata ed il sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro;con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario,Alì Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cuiall’art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;41.-società A.S.D. LICATA Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;42.-società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva invigore, nonché dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nucaro Mauro in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;43.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;44.-sig. ACRI Orazio(detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909:-violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza diatti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara LICATA -CORIGLIANO del Procura Federale-25-9.2.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 45.-A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente ACRI Orazio (detto Pierino)in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;46.-CHIAVARO Agatino Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Acireale 1946:-violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Chiavaro AgatinoAlessandro nei giorni precedenti all’incontro aveva proposto a tesserati per la compagine del San Tommaso l’alterazione del risultato della gara a loro favore, a fronte del pagamento di una somma di denaro;47.-società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Chiavaro Agatino Alessandroin relazione alla gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020;48.-ALI’ Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;49.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020;50.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto):Procura Federale-26--violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere lo stesso, prima della gara TROINA-MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario,nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto;Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14. co.1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;51.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14,comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare; 52.-sig. POSTORINO FRANCESCO ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. MARINA DI RAGUSA:-violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, perché, venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara TROINA-MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva didenunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;53.-società A.S.D.MARINA DI RAGUSA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Postorino Francesco Antonio;54.-sig. COTTONE DOMNICO,all’epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L., sig. BONCORE DAVIDE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA:-violazione dell’art.30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere gli stessi, prima della gara MARSALA -TROINA del 23.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con alcuni giocatori ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolareper avere, prima dello svolgimento della gara in parola, concluso un accordo per l’alterazione del risultato della gara a favore del Marsala, non concretizzatasi per la ferma opposizione Procura Federale-27-dell’allenat ore di tale ultima società, sig. Nicola Terranova;55.-societàS.S.D. MARSALA CALCIO AR.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cottone Domenico;Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;56.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2,del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Boncore Giuseppe Davide;Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;57.-sig. TERRANOVA NICOLA, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L.:-violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, perché venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara MARSALA -TROINA del 23.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;58.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto),sig. TROVATO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 e sig. VETERE IVANO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:-violazione dell’art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, anche relative alla gara in oggetto, presso un’agenzia di Palermo; in particolare, i sigg.ri Vetere e Trovatocommentavano l’esito e la consistenza delle scommesse, alcune delle quali riconducibili al sig. Dell’Arte Silvestro Dario, in occasione di conversazioni telefoniche, alle quali seguiva scambio, via Whatsapp, delle relative schedine giocate;Con l’aggravante, per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, di cui all’art. 14comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.Procura Federale-28-59.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;Con l’aggravante di cui all’art. 14,comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.60.-società A.S.D. CITTA’ DIACIREALE 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;61.-società ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;62.-sig. TROVATO ALESSANDRO, all’epoca dei fattisoggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 e sig. VETERE IVANO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:-violazione dell’art. 24,, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venutoa conoscenza del fatto che Dell’Arte Silvestro Dario avesse effettuato scommesse, anche sulla gara MARSALA –TROINA del 23.02.2020,valevole per il girone I del Campionato di serie D, in un’agenzia di Palermo;63.-società A.S.D. CITTA’ DIACIREALE 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig.Trovato Alessandro;-società ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;64.-sig. VETERE IVANO,all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO(attualmente dirigente accompagnatore della società ASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO):-violazione dell’art.22,comma1,del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;65.-societàASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;Procura Federale-29-66.-sig.BONCORE GIUSEPPE DAVIDE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA e sig. GAGLIARDI FRANCESCO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società A.S.D. TROINA:-violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che in agenzie di Palermo, Catania e Siracusa venivano effettuate scommesse sulla gara MARSALA –TROINA del 23.02.2020,valevole per il girone I del Campionato di serie D, ad opera di tesserati o soggetti che svolgevano attività rilevante nell’ambito e nell’interesse di una delle due società che hanno disputato tale incontro;67.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri BONCORE GIUSEPPE DAVIDE e GAGLIARDI FRANCESCO;68.-sig. CUCCINIELLO MARCO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, sig. DEL GAUDIO FRANCESCO, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della societàA.C.D. SAN TOMMASO CALCIO e sig. LIQUIDATO STEFANO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO:-violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S.per avere gli stessi, in concorso tra loroe con altri soggetti allo stato non identificati,prima e durante la garaTROINA –SAN TOMMASO del 2.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D,posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’A.S.D. TROINA, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’A.S.D. TROINA, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto;69.-società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco e Liquidato Stefano;Procura Federale-30-70.-sig. BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e sig.GIUFFRIDA Walter, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della garaTROINA –SAN TOMMASO del 2.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 71.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter;72.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto):-violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.,per avere lo stesso svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troinanel periodo successivo al 18.7.2019 e quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni;73.-sig. DELL’ARTE Pietro, all’epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA: -violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina in periodo successivo al 18.7.2019 e fino al 28.10.2019, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;73.-sig.ra ALLEGRA Alessandra, all’epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA: -violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere la stessa consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina dal 28.10.2019 quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui Procura Federale-31-al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessaria nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;74.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e Dell’Arte Silvestro Dario;* * * * *ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare sulla scorta delle fontidi prova sopra indicate; vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federaliavv. Giorgio Ricciardi, avv. Enrico Liberati, avv. Silvia Loche ed avv. Paolo Mormando;


AVVISA i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà: 1. di nominare un difensore di fiducia; 2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti,entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato, procura@pec.figc.it efigc.procura@figc.it; 4. qualora la parte avvisata facesse richiesta di essere sentita e nella data fissata con termine perentorio dalla Procura Federale non fosse possibile procedere all’audizione per suo impedimento o di quello dei suoi difensori, può far pervenire una memoria o chiedere al Procuratore Federale ex art. 123, comma 3, del C.G.S., il rinvio dell’audizione entro 3 (tre) giorni dall’originaria convocazione; in caso di impedimento della parte avvisata o dei sui difensori, anche a seguito di tale rinvio, Il Procuratore Federale assegna sin da ora il termine di 2 (due) giorni per presentare memoria sostitutiva; Procura Federale-32-5. di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure,ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del C.G.S., fatta eccezione, per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbianocomportato lesioni gravi alla persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.


Il Procuratore Federale f.f.(Cons. Giuseppe Chinè)



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Dall'inizio dell'anno sono già 126 i morti sul posto di lavoro

Imesi Atl.Catania 1994, a Leonforte per i 3 punti
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Imesi Atl.Catania 1994, a Leonforte per i 3 punti

Umberto Pioletti

2025-02-15 13:52

In attacco rientrerà, dopo tre turni di stop, Giovanni Leonardi reduce da 3 giornate di squalifica

Garage trasformati in negozio per parrucchieri, chiuse 2 attività
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Garage trasformati in negozio per parrucchieri, chiuse 2 attività

Agenzia Sicrapress

2025-02-15 12:56

Operazione dei carabinieri in collaborazione con la polizia locale nell'Acese

Sfollati di via Galermo, 330 mila euro per affrontare l'emergenza
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Sfollati di via Galermo, 330 mila euro per affrontare l'emergenza

Agenzia Sicrapress

2025-02-15 12:20

Contributo per agevolare la sistemazione abitativa temporanea dei nuclei familiari evacuati e garantire gli interventi necessari per mettere in sicurezza tutta

Concorso interno al Comune, l'Usb chiede di rivedere le graduatorie
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Concorso interno al Comune, l'Usb chiede di rivedere le graduatorie

Agenzia Sicrapress

2025-02-15 09:38

Succede a Catania

Ponte, solo propaganda: manca la firma del ministro sul Via-Vas
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Ponte, solo propaganda: manca la firma del ministro sul Via-Vas

Agenzia Sicrapress

2025-02-14 07:59

"Mentre Salvini e Meloni fanno propaganda sul ponte sullo Stretto, sulle carte della commissione Via-Vas manca ancora la firma del ministro dell’Ambiente Pichet

Ruba 2 amplificatori dalla chiesa ai Cappuccini, si pente e il prete lo perdona
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Ruba 2 amplificatori dalla chiesa ai Cappuccini, si pente e il prete lo perdona

Redazione

2025-02-13 15:16

Accertata la dinamica dei fatti e individuato l’autore del reato i militari lo hanno raggiunto a casa dove nel frattempo era arrivato e aveva il botti

Iliade sorprendente col gioco degli dei al teatro Abc
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Iliade sorprendente col gioco degli dei al teatro Abc

Redazione

2025-02-13 12:50

Con Alessio Boni e Antonella Attili in scena ci saranno Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer

Ztl al Castello Ursino, i ristoratori consegnano le chiavi dei locali
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Ztl al Castello Ursino, i ristoratori consegnano le chiavi dei locali

Salvo D'Arrigo

2025-02-13 12:23

Alcuni ristoratori pronti a chiudere o a vendere l'attività

Rubinetti asciutti mentre acqua e fango ci sotterrano
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Rubinetti asciutti mentre acqua e fango ci sotterrano

Redazione

2025-02-13 10:57

Ancora una volta assistiamo increduli al paradosso insopportabile che mentre fiumi di acqua irrefrenabile sconquassano il nostro territorio, i nostri rubinetti

Stm, cassa integrazione per 2 settimane: Trantino rassicura i lavoratori
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Stm, cassa integrazione per 2 settimane: Trantino rassicura i lavoratori

Redazione

2025-02-12 19:43

Due settimane di cassa integrazione per i lavoratori del colosso dell'HI Tech

Etna, cenere sparsa nell'atmosfera chiusi alcuni spazi aerei
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Etna, cenere sparsa nell'atmosfera chiusi alcuni spazi aerei

Redazione

2025-02-12 15:17

Voli regolari in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania

Catania, i lavori infiniti in piazza Michelangelo e piazzale Sanzio
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Catania, i lavori infiniti in piazza Michelangelo e piazzale Sanzio

Salvo Pappalardo

2025-02-12 10:54

I lavori sono fermi da giugno dello scorso anno perché l’Amministrazione comunale non è riuscita a completare l’iter burocratico per le varie rifiniture

Furti, ricettazione e droga: 13 arresti a Gela
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Furti, ricettazione e droga: 13 arresti a Gela

Agenzia Sicrapress

2025-02-12 07:53

Gela, operazione di polizia giudiziaria “H24 Store”: la Polizia ha sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio

Scommesse, estorsioni, droga e armi: 181 arresti
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Scommesse, estorsioni, droga e armi: 181 arresti

Agenzia Sicrapress

2025-02-11 07:43

Da San Lorenzo a Porta Nuova, da Santa Maria di Gesù a Bagheria, passando per i paesi della provincia lungo la strada che conduce all’aeroporto di Punta Raisi

San Giovanni Galermo, collaudo della fiammella ok
Notizie, Cronaca, In evidenza,

San Giovanni Galermo, collaudo della fiammella ok

Agenzia Sicrapress

2025-02-10 20:05

Oggi pomeriggio in via Sebastiano Catania, alla presenza dei vigili del fuoco e del personale di “Catania Rete Gas”, è stata attivata la procedura per l’accensi

Trema la terra ai piedi dell'Etna: tre scosse a Linguaglossa
Notizie, Cronaca, In evidenza, ingv, terremoto, etna Nord,

Trema la terra ai piedi dell'Etna: tre scosse a Linguaglossa

Achille Teghini

2025-02-10 15:18

La più forte di magnitudo 3.7 avvertita distintamente dalla popolazione

Ambiente: piantumazione di 6000 alberi e un futuro bosco a Castel Di Iudica
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Ambiente: piantumazione di 6000 alberi e un futuro bosco a Castel Di Iudica

Redazione

2025-02-10 10:58

La soddisfazione del sindaco Ruggero Strano

Sport Club Gravina, colpo d'ala sulla strada della salvezza
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Sport Club Gravina, colpo d'ala sulla strada della salvezza

Redazione

2025-02-10 10:49

Contro i favori del pronostico la squadra di mister Minnella vince contro Accademy Milazzo senza perdere mai il controllo della partita
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