Scandalo combine fra i dilettanti, relativamente ai campionati di Eccellenza e Serie D fra il 2019 e il 2020: ecco il referto della Procura Federale che coinvolge società siciliane, calabresi e campane, dirigenti (fra questi Enrico Massimimo, Giovanni Alì e Agatino Chiavaro) e calciatori. Ecco il documento Figc. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dal sig. Alì Giovanni e dal sig. Boncore Giuseppe Davide;38. -sig.GIUFFRIDA Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SAN CATALDESE–TROINA del 14.4.2019, valevoleper il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 39.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuffrida Walter in relazione alla gara SAN CATALDESE -TROINA del 14.4.2019; 40.-DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Licata Calcio, ALI’ Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, MASSIMINO Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. LicataCalcio, e NUCARO Mauro, all’epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. Corigliano Calabro:-violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, prima della gara LICATA-CORIGLIANO del 9.2.2020valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere Procura Federale-24-ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovann che il sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il sig. Massimino Enrico per il Licata ed il sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro;con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario,Alì Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cuiall’art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;41.-società A.S.D. LICATA Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;42.-società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva invigore, nonché dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nucaro Mauro in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;43.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;44.-sig. ACRI Orazio(detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909:-violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza diatti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara LICATA -CORIGLIANO del Procura Federale-25-9.2.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 45.-A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente ACRI Orazio (detto Pierino)in relazione alla gara LICATA -CORIGLIANO del 9.2.2020;46.-CHIAVARO Agatino Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Acireale 1946:-violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Chiavaro AgatinoAlessandro nei giorni precedenti all’incontro aveva proposto a tesserati per la compagine del San Tommaso l’alterazione del risultato della gara a loro favore, a fronte del pagamento di una somma di denaro;47.-società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Chiavaro Agatino Alessandroin relazione alla gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020;48.-ALI’ Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;49.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara SAN TOMMASO -ACIREALE del 9.2.2020;50.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto):Procura Federale-26--violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere lo stesso, prima della gara TROINA-MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario,nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto;Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14. co.1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;51.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14,comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare; 52.-sig. POSTORINO FRANCESCO ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. MARINA DI RAGUSA:-violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, perché, venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara TROINA-MARINA DI RAGUSA del 16.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva didenunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;53.-società A.S.D.MARINA DI RAGUSA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Postorino Francesco Antonio;54.-sig. COTTONE DOMNICO,all’epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L., sig. BONCORE DAVIDE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA:-violazione dell’art.30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere gli stessi, prima della gara MARSALA -TROINA del 23.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con alcuni giocatori ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolareper avere, prima dello svolgimento della gara in parola, concluso un accordo per l’alterazione del risultato della gara a favore del Marsala, non concretizzatasi per la ferma opposizione Procura Federale-27-dell’allenat ore di tale ultima società, sig. Nicola Terranova;55.-societàS.S.D. MARSALA CALCIO AR.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cottone Domenico;Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;56.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2,del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Boncore Giuseppe Davide;Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi;57.-sig. TERRANOVA NICOLA, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L.:-violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, perché venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara MARSALA -TROINA del 23.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;58.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto),sig. TROVATO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 e sig. VETERE IVANO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:-violazione dell’art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, anche relative alla gara in oggetto, presso un’agenzia di Palermo; in particolare, i sigg.ri Vetere e Trovatocommentavano l’esito e la consistenza delle scommesse, alcune delle quali riconducibili al sig. Dell’Arte Silvestro Dario, in occasione di conversazioni telefoniche, alle quali seguiva scambio, via Whatsapp, delle relative schedine giocate;Con l’aggravante, per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, di cui all’art. 14comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.Procura Federale-28-59.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;Con l’aggravante di cui all’art. 14,comma 1, lett. m) CGS, dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.60.-società A.S.D. CITTA’ DIACIREALE 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;61.-società ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;62.-sig. TROVATO ALESSANDRO, all’epoca dei fattisoggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 e sig. VETERE IVANO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO:-violazione dell’art. 24,, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venutoa conoscenza del fatto che Dell’Arte Silvestro Dario avesse effettuato scommesse, anche sulla gara MARSALA –TROINA del 23.02.2020,valevole per il girone I del Campionato di serie D, in un’agenzia di Palermo;63.-società A.S.D. CITTA’ DIACIREALE 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig.Trovato Alessandro;-società ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;64.-sig. VETERE IVANO,all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD POLISPORTIVA CASTELBUONO(attualmente dirigente accompagnatore della società ASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO):-violazione dell’art.22,comma1,del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;65.-societàASD SUPERGIOVANE CASTELBUONO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;Procura Federale-29-66.-sig.BONCORE GIUSEPPE DAVIDE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. TROINA e sig. GAGLIARDI FRANCESCO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società A.S.D. TROINA:-violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che in agenzie di Palermo, Catania e Siracusa venivano effettuate scommesse sulla gara MARSALA –TROINA del 23.02.2020,valevole per il girone I del Campionato di serie D, ad opera di tesserati o soggetti che svolgevano attività rilevante nell’ambito e nell’interesse di una delle due società che hanno disputato tale incontro;67.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri BONCORE GIUSEPPE DAVIDE e GAGLIARDI FRANCESCO;68.-sig. CUCCINIELLO MARCO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, sig. DEL GAUDIO FRANCESCO, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della societàA.C.D. SAN TOMMASO CALCIO e sig. LIQUIDATO STEFANO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO:-violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S.per avere gli stessi, in concorso tra loroe con altri soggetti allo stato non identificati,prima e durante la garaTROINA –SAN TOMMASO del 2.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D,posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’A.S.D. TROINA, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’A.S.D. TROINA, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto;69.-società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco e Liquidato Stefano;Procura Federale-30-70.-sig. BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e sig.GIUFFRIDA Walter, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. Troina:-violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della garaTROINA –SAN TOMMASO del 2.02.2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; 71.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter;72.-sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA(DS occulto):-violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.,per avere lo stesso svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troinanel periodo successivo al 18.7.2019 e quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni;73.-sig. DELL’ARTE Pietro, all’epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA: -violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina in periodo successivo al 18.7.2019 e fino al 28.10.2019, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;73.-sig.ra ALLEGRA Alessandra, all’epoca dei fatti presidente della società ASD TROINA: -violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere la stessa consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina dal 28.10.2019 quantomeno fino al 16.2.2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui Procura Federale-31-al C.U. n. 9/TFN –SD del 18.7.2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessaria nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;74.-società A.S.D. TROINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e Dell’Arte Silvestro Dario;* * * * *ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare sulla scorta delle fontidi prova sopra indicate; vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federaliavv. Giorgio Ricciardi, avv. Enrico Liberati, avv. Silvia Loche ed avv. Paolo Mormando; AVVISA i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà: 1. di nominare un difensore di fiducia; 2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti,entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato, procura@pec.figc.it efigc.procura@figc.it; 4. qualora la parte avvisata facesse richiesta di essere sentita e nella data fissata con termine perentorio dalla Procura Federale non fosse possibile procedere all’audizione per suo impedimento o di quello dei suoi difensori, può far pervenire una memoria o chiedere al Procuratore Federale ex art. 123, comma 3, del C.G.S., il rinvio dell’audizione entro 3 (tre) giorni dall’originaria convocazione; in caso di impedimento della parte avvisata o dei sui difensori, anche a seguito di tale rinvio, Il Procuratore Federale assegna sin da ora il termine di 2 (due) giorni per presentare memoria sostitutiva; Procura Federale-32-5. di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure,ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del C.G.S., fatta eccezione, per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbianocomportato lesioni gravi alla persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale. Il Procuratore Federale f.f.(Cons. Giuseppe Chinè)